Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 12/03/2003 n. 3270

9. Per le attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato assume ogni indispensabile iniziativa, anche di carattere convenzionale, per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione, dotandola altresì dei necessari supporti logistici.

10. Il commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione Campania, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio- economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.

11. Le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate al comma 3, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale del prefetto di Napoli, sono trasferite, in deroga alle disposizioni della Legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, sulla contabilità speciale intestata al generale Jucci-commissario delegato, all'uopo istituita. Il prefetto di Napoli indicherà, altresì, gli impegni economici già assunti a qualsiasi titolo, nonchè le procedure poste in essere per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, di finanziamenti del CIPE o di qualsiasi altra natura.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, in relazione alle problematiche connesse ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare una o più ipotesi di

a) modificazione tecnologica dell'impianto, accompagnata dalla riduzione dei reflui in ingresso attraverso la ridistribuzione dei medesimi ad altri impianti di depurazione, in modo da limitare l'ingombro al suolo del depuratore, destinando l'area non interessata da manufatti alle iniziative di carattere archeologico

b) rilocalizzazione dell'impianto di depurazione in altra zona, comunque nell'ambito del comune di Poggiomarino, destinando l'intera area attualmente interessata dalla costruzione alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente

c) rimodulazione del sistema depurativo del Medio Sarno sui tre impianti di depurazione sub-comprensoriali di Scafati/Sant'Antonio Abate, An- gri/San Marzano sul Sarno e Nocera Superiore anzichè su quattro, destinando l'intera area di Poggiomarino/Striano alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente.

2. A seguito degli studi effettuati sulle ipotesi di cui al comma 1 e delle conseguenti iniziative adottate ai sensi del comma 4, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 3, il commissario delegato, ove venisse prescelta l'ipotesi di cui alla lettera a), al fine di garantire il contempo-

3. Il commissario delegato, in relazione agli specifici compiti di cui al presente

articolo, anche per la definizione dei contenuti di un'ulteriore ordinanza di protezione civile, entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al presidente della regione Campania sull'esito delle iniziative poste in essere in relazione agli interventi da realizzare per il completamento del sistema depurativo integrato dell'Alto e Medio Sarno, in un quadro di coordinamento con gli interessi connessi alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area.

4. Il commissario delegato, espletati gli adempimenti di cui al comma 3, ed acquisita la definitiva determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla adozione delle conseguenti iniziative.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, previa indagine sulla richiesta di uso di acque reflue, da sviluppare d'intesa con la regione Campania, individua, per ciascun impianto di depurazione del bacino idrografico del fiume Sarno, la potenziale destinazione d'uso delle acque reflue depurate.

2. Al fine di assicurare la possibilità di riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione dei comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, il contenimento dei costi di realizzazione e di gestione ed il miglioramento dell'impatto ambientale dei depuratori medesimi, il commissario delegato provvede ad integrare i depuratori con sistemi basati sull'impiego delle più avanzate tecnologie disponibili per l'adeguamento qualitativo dei reflui in uscita dai depuratori medesimi ai limiti previsti all'art. 26 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. Con riferimento all'impianto di depurazione di Foce Sarno, le integrazioni di cui al comma 2 devono essere realizzate tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco.

4. Il commissario delegato provvede all'integrazione ottimale dei progetti di fognatura e collettamento di sua competenza con il sistema di convogliamento dei reflui di Torre del Greco all'impianto di Foce Sarno, la cui realizzazione resta affidata al presidente della regione Campania ai sensi dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il commissario delegato provvede, nelle more della realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il riutilizzo delle acque reflue depurate, al rilascio, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, delle autorizzazioni per l'immissione degli effluenti dell'impianto di depurazione di Foce Sarno nelle condotte sottomarine esistenti, anche derogando, ove ritenuto assolutamente indispensabile per il superamento dell'emergenza, all'art. 45 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

6. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3186 del 22 marzo 2002, dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", sono aggiunte le seguenti: "ed alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione della citata norma".

Art. 4.

1. Per la realizzazione e gestione degli interventi di propria competenza, anche territoriale, nel settore della depurazione e del riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato può ricorrere, ove ritenuto necessario per il superamento dell'emergenza, alle procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, previa adozione, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie e che fissino le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa ed i termini delle procedure, anche derogando a quelli previsti dai citati articoli 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994.

1. Il commissario delegato, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, predispone i progetti e realizza gli interventi per la rimozione e la bonifica dei sedimenti inquinati nonchè dei rifiuti abbandonati sulle sponde e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, anche mediante l'applicazione e la manutenzione di apparati, anche mobili, in grado di intercettare rifiuti trasportati dalla corrente evitando la loro dispersione in mare.

2. Al fine di evitare che si determinino condizioni ambientali tali da aumentare il rischio di trasmissione di patologie attraverso la propagazione di aerosol microbiologicamente contaminati, il commissario delegato provvede a progettare e realizzare la copertura provvisoria, con strutture rimovibili, di tratti di fiume soggetti alla formazione di aerosol di particolare intensità.

Art. 6.

1. Per le attività di progettazione previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito temporale di competenza, si avvarrà di società specializzate nei singoli specifici settori tecnologici. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale del provveditore delle opere pubbliche della regione Campania.

Art. 7.

1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, la gestione del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra- Mercato San Severino, può essere affidata unitariamente dai comuni di Solofra e Mercato San Severino, in deroga agli articoli 8, 9, 11 e 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla Legge regionale Campania n. 14/1997, ad una apposita società di gestione costituita, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, connesse all'emergenza ambientale di cui al presente provvedimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio continua ad avvalersi del personale di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3186/2002, integrato di ulteriori due unità.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional